Copiare non è sempre reato - BOZZA

MP3, film su Internet, copie dei propri CD: piccola guida a cosa è davvero legale e illegale

(C) 2004 Paolo Attivissimo - Questo documento è liberamente distribuibile e pubblicabile, anche a scopo di lucro, purché intatto e riportante l'indicazione di dove reperire i suoi aggiornamenti (www.attivissimo.net).

Prima versione: 20 marzo 2004. Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2004

Che confusione!

Lo scopo di questa miniguida è cercare di fare chiarezza nel caos di leggi e dichiarazioni di vari politici e di numerose associazioni di categoria (discografici, produttori cinematografici, rappresentanti dell'industria del software), grazie al quale l'utente comune ha perso completamente la percezione di quali sono i suoi veri diritti nel settore.

Sto compilando (e questa è una BOZZA NON ANCORA RIVEDUTA DA ESPERTI) una serie di domande che rispecchiano gli scenari più frequenti in cui si imbatte un utente italiano quando ha a che fare con musica, film, telefilm, programmi radio e TV, immagini e libri. La compilazione si avvale della collaborazione di alcuni esperti del settore. Eventuali errori in questa pagina sono comunque da imputare esclusivamente a me.

I riferimenti di legge sono tratti da questa pagina del sito Dirittodautore.it con il permesso degli autori. In questa pagina ho adottato per brevità alcune abbreviazioni:

Tenete presente che non sono un avvocato esperto in diritto d'autore: pertanto non prendete questo vademecum come garanzia assoluta. L'ho redatto con la massima cura possibile, ma l'errore e l'obsolescenza sono sempre in agguato. Se dovete prendere delle decisioni importanti in materia, consultate un esperto legalmente qualificato (per esempio, quelli di Dirittodautore.it o di Interlex).

Potreste anche dare un'occhiata a queste fonti, dalle quali ho attinto (spero non maldestramente) alcuni principi ispiratori:

Se avete uno scenario che vi interessa chiarire e non trovate qui, scrivetemi presso topone@pobox.com e lo indagherò, per poi aggiungerlo a questa pagina.

Per chi ha fretta

Se non volete esplorare i meandri della complessa legislazione del settore, vi conviene adottare una regola molto semplice: presumere che ogni forma di duplicazione o diffusione, compresa la partecipazione ai circuiti di scambio peer to peer, sia vietata salvo esplicita autorizzazione del titolare dei diritti. In realtà non è così, ma se seguite questa regola di certo vi terrete ben al riparo dai rigori della legge.

Si ha comunque il diritto di duplicare per proprio uso i CD e i DVD di cui si possiede l'originale; se il CD/DVD ha protezioni anticopia, si ha soltanto il diritto di effettuare duplicazioni analogiche (definite qui sotto).

Terminologia, giusto per capirsi

Prima di tutto occorre mettersi d'accordo sul significato di alcuni termini per snellire la trattazione successiva.

Posso/non posso

Quando parlo di "posso" e "non posso", intendo dire che la legge mi consente o non mi consente di fare una determinata cosa, non che è tecnologicamente fattibile. La tecnologia consente di fare molte più cose di quante ne consenta la legge.

Scaricare e distribuire: download e upload

In molti casi, scaricare da un circuito peer to peer significa anche offrire a propria volta qualcosa da scaricare agli altri: chi è downloader, insomma, diventa normalmente anche uploader, salvo prendere opportune precauzioni (impostare appositamente il software di scambio). I due comportamenti (scaricare e uploadare) sono considerati in modo assai diverso dalla legge.

Opere

Per evitare di ripetere ogni volta "musica, film, telefilm, programmi radio e TV, immagini e libri", ho riassunto tutte queste categorie nel termine "opere". Se un'opera di un certo tipo gode di un trattamento legale diverso dalle altre, lo specificherò.

Opere protette o opere vincolate?

Non tutte le opere sono soggette a restrizioni di distribuzione o duplicazione. Per esempio, le opere per le quali il diritto d'autore è scaduto (come nel caso di molti classici della letteratura non contemporanea) sono liberamente distribuibili. Alcuni autori musicali, scrittori, fotografi e creatori di video consentono la libera distribuzione delle proprie opere. Per esempio, la celebre foto di Che Guevara, scattata da Alberto "Korda" Diaz Gutierrez, è liberamente utilizzabile a fini non commerciali. I trailer dei film sono liberamente scaricabili e distribuibili.

Purtroppo si parla spesso di "opere protette dal diritto d'autore" come se l'espressione fosse sinonimo di "opera che non si può distribuire liberamente". Questo è profondamente falso. Anche le opere liberamente distribuibili sono protette dal diritto d'autore. Il diritto d'autore consente all'autore (o al titolare dei diritti) di porre vincoli alla distribuzione della propria opera (ius excludendi o diritto di riproduzione dell'opera dell'ingegno, articolo 13 LDA), ma non lo obbliga.

Concedere la libera distribuzione non sminuisce in alcun modo il diritto dell'autore a tutelare la propria opera e ad esserne riconosciuto come creatore: il già citato Korda ha difeso in tribunale con successo un uso non autorizzato della sua immagine di Guevara da parte di una società che produce vodka.

L'attuale modello commerciale discografico e cinematografico (e in misura minore quello letterario) ci ha abituati a pensare che diritto d'autore e vincolo siano gemelli siamesi, ma non è affatto così. Per questo preferisco parlare di opera vincolata per indicare un'opera che non è liberamente distribuibile.

Pirateria e copia privata, c'è una bella differenza

Inoltre non è corretto parlare di pirateria domestica. "Pirateria" è un termine molto drammatico e quindi caro a giornalisti e politici in cerca di frasi a effetto, ma non si può applicare a chi fa una copia per uso personale. Per questo comportamento è più corretto parlare di copia privata, concetto previsto esplicitamente dalla legge italiana e per il quale sui supporti vergini e sugli apparecchi di registrazione si paga un apposito compenso (legge 5 febbraio 1992 n. 93, modificata dal decreto legislativo 9/4/2003 n. 68) su cui tornerò fra un attimo.

La differenza fra copia privata e pirateria è notevole: la pirateria è un'attività commerciale organizzata ed illecita di riproduzione non autorizzata di opere vincolate. Nella pirateria ci sono di mezzo dei soldi, e le duplicazioni non sono per uso personale, ma sono destinate alla vendita, ossia al lucro previsto e punto dall'art. 71-sexies LDA. La copia privata è un diritto.

Copia digitale, copia analogica

E' necessario fare una distinzione precisa fra due modi di duplicare un'opera: quello digitale e quello analogico. I due modi sono infatti trattati diversamente dalla legge, come vedrete.

La copia digitale si ha quando si intercetta direttamente il flusso dei bit che rappresentano l'opera e lo si duplica esattamente, uno per uno, ottenendo quindi una copia identica all'originale, senza fasi analogiche intermedie. Per esempio, un programma di ripping produce una copia digitale.

La copia analogica invece prevede almeno una fase in cui il flusso dei bit viene convertito in un segnale non digitale (dunque analogico) prima della duplicazione. La duplicazione può avvenire anche coinvolgendo strumenti digitali, ma non è una copia identica bit per bit dell'originale.

Qualche esempio:

Equo compenso

Un altro fattore molto importante per la legge è il cosiddetto "equo compenso": un importo, pagato dal fabbricante, che grava su ogni supporto vergine, e su ogni dispositivo, utilizzabile per registrazioni private di opere vincolate e ne maggiora il prezzo di vendita. I supporti soggetti all'equo compenso sono, per esempio, le videocassette e i CD e DVD vergini; i dispositivi sono registratori audio a cassette, videoregistratori, camcorder, masterizzatori, registratori di DVD, e simili.

L'equo compenso serve (perlomeno secondo la legge) a compensare i titolari dei diritti per la perdita di introiti derivante dalla copia privata. Le leggi sul diritto d'autore consentono la copia privata soltanto su supporti sui quali sia stato pagato l'equo compenso. Per questo, quando si duplica un'opera vincolata, è importante usare supporti sui quali sia stato pagato l'equo compenso (lo sono praticamente tutti quelli che acquistate nei negozi italiani).

Scenari a scelta

ATTENZIONE: questa bozza delle FAQ non è ancora stata riveduta ed esaminata da esperti. Prendetela con le cautele che ne conseguono. E' assai probabile che alcune delle cose che risultano ammissibili risultino poi vietate. Ve l'ho detto, è una bozza.

In particolare, sto litigando con l'articolo 174-ter del decreto legislativo 68/03, che parla di punibilità anche dell'utilizzo abusivo di opere protette, e non soltanto della diffusione:

"1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171­quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.."

Questo articolo sembra contrastare con altri articoli, come il (3), che affermano che la copia privata è ammessa anche se non si possiede l'originale: eppure una copia privata effettuata senza avere l'originale sembra corrispondere all'utilizzo abusivo. Se così fosse, i diritti segnati con "(3)" sarebbero annullati.

Posso creare una copia per mio uso personale delle opere vincolate che ho acquistato?

, ma a tre condizioni (art. 71-sexies LDA):

  1. La copia devo farla personalmente: non posso farla fare ad altri.
  2. L'opera non deve essere protetta da misure tecniche anticopia (art. 102-quater LDA).
  3. Se l'opera ha un contratto di licenza specifico, devo rispettare le sue condizioni.

Se l'opera è protetta da misure tecniche anticopia, ho comunque il diritto di creare una copia analogica (art. 71-sexies, comma 4, LDA).

Cosa rischio?

Se creo per uso personale una copia digitale di un'opera vincolata e protetta da misure tecniche anticopia.... [questo scenario è in attesa di chiarimento]

Se faccio fare ad altri la copia delle opere vincolate che possiedo... [questo scenario è in attesa di chiarimento]

Posso creare una copia per mio uso personale delle opere vincolate dei miei amici, per esempio CD o DVD?

Forse sì. Secondo (3), la legge sul diritto d’autore non imporrebbe l’obbligo di possedere la copia-sorgente. Tuttavia l'opera non deve essere protetta da misure tecniche anticopia (art. 102-quater LDA); in tal caso è consentita soltanto la copia analogica.

Ho comprato un'opera vincolata che è protetta con un sistema anticopia, ma so come aggirare la protezione: posso copiarla per mio uso personale?

Dipende. Secondo la legge, non posso crearne una copia diretta digitale, nel senso di usare un programma di ripping per estrarre i dati digitali e poi salvarli come file o masterizzarli.

Tuttavia posso crearne una copia analogica, ossia (per esempio) registrare digitalmente il segnale audio in uscita da un impianto stereo e salvarlo sotto forma di file o masterizzarlo (art. 71-sexies, comma 4, LDA).

Posso scaricare da Internet l'MP3 di una canzone vincolata o di un programma radiofonico vincolato?

Forse sì. Secondo (3), la legge sul diritto d’autore non imporebbe l’obbligo di possedere la copia-sorgente, e il DU riguarda solo le "opere cinematografiche o assimilate".

Posso scaricare da Internet un film/telefilm/videoclip vincolato?

No. (DU, art. 1, comma 3).

Lo scaricamento è ammesso soltanto per le opere esplicitamente non vincolate.

Cosa rischio?

Chi fruisce senza autorizzazione, mediante sistemi telematici, di un'opera cinematografica o assimilata è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1500 euro, più la confisca degli strumenti e del materiale e la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.

Posso distribuire via Internet opere vincolate, per esempio mettendole su un sito o in un newsgroup o in un circuito di scambio?

No. (DU, art. 1, comma 3).

La distribuzione è ammessa soltanto per le opere esplicitamente non vincolate.

Cosa rischio?

Alcuni siti dicono che scaricare è legale, basta cancellare il file scaricato entro 24 ore. E' vero?

No, la legge italiana non prevede questo tipo di vincolo temporale.

Cosa rischio?

Dipende dal tipo di opera scaricata, come descritto negli altri scenari.

Posso pubblicare su Internet una mia opera, creata da me, e lasciare che chiunque la scarichi?

, perché sono io il titolare dei diritti dell'opera, e se mi va posso concedere (o negare) a chiunque il diritto di copia. Questo non intacca il mio diritto a essere riconosciuto come autore dell'opera.

Per esempio, posso pubblicare sul mio sito l'MP3 di una canzone composta da me o il file di un video che ho girato io.

Non ci sono formalità da espletare per godere dei diritti di legge: il diritto d'autore è un diritto automatico. E' opportuno indicare di essere gli autori, apponendo una dicitura del tipo "Copyright [anno] di [autore]". (4)

Cosa rischio?

Nulla.

Posso scaricare da Internet l'MP3 di un brano musicale vincolato di cui ho il CD originale?

Probabilmente no. E' vero che dal punto di vista tecnico non si può parlare di riproduzione effettuata da terzi (che non è permessa), dato che l'MP3 scaricato non è una copia del mio CD ma di quello di qualcun altro (teoricamente identico, ma non è detto; potrebbe essere una compilation differente, o una versione differente del medesimo brano).


Tuttavia lo scaricamento avviene perché qualcuno ha illecitamente messo a disposizione il brano, per cui non conviene essere coinvolti in un illecito, soprattutto quando si ha il diritto di effettuare una copia privata usando i propri mezzi.

Posso scaricare da Internet il file video di un DVD vincolato che possiedo?

No. (DU, art. 1, comma 3). Il fatto di possedere l'originale è irrilevante.

Lo scaricamento è ammesso soltanto per le opere esplicitamente non vincolate

Cosa rischio?

Chi diffonde senza autorizzazione un'opera cinematografica o assimilata mediante sistemi telematici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1500 euro, più la confisca degli strumenti e del materiale e la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.

Ho trovato su Internet un brano/film rarissimo che è introvabile in commercio. E' un'opera vincolata. La posso scaricare, visto che non è più acquistabile?

No. (DU, art. 1, comma 3).

Lo scaricamento è ammesso soltanto per le opere esplicitamente non vincolate. Il fatto che il brano/film sia commercialmente non disponibile è irrilevante.

Cosa rischio?

Chi fruisce senza autorizzazione di un'opera cinematografica o assimilata mediante sistemi telematici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1500 euro, più la confisca degli strumenti e del materiale e la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.

Posso registrare su cassetta o su computer un film dalla TV e poi tenermelo da rivedere?

Sì, purché:

Posso registrare su cassetta o su computer una canzone dalla radio e poi tenermela da riascoltare?

, purché:

Posso registrare su cassetta o su computer uno show (per esempio Sanremo) dalla TV o dalla radio e poi tenermelo da rivedere o riascoltare?

. purché:

Mia nonna si è persa una puntata della sua telenovela preferita. Se gliel'ho registrata, posso darle la cassetta?

No, perchè la copia va effettuata personalmente (art. 71-sexies LDA).

Un mio amico ha comprato un disco e non sa come copiarlo. Io sì. Posso copiarglielo? Posso farmi pagare il disturbo?

No. Per due ragioni: la prima è che la copia privata va effettuata personalmente; la seconda è che entra in gioco il lucro (art.  71-sexies LDA).

Cosa rischio?

Art.171 ter LDA: “E’ punito se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;”

[...]

Posso prestare un mio CD musicale/DVD a un amico?

Questo scenario è in attesa di chiarimento.

E' vero che se invito tanti amici a casa a vedere un film/sentire un disco devo pagare la SIAE?

Questo scenario è in attesa di chiarimento.

Posso ascoltare/vedere i miei CD/DVD all'estero?

Questo scenario è in attesa di chiarimento.

Se compro all'estero un CD/DVD con scritto "usabile solo in questo paese", posso usarlo lo stesso in Italia?

Questo scenario è in attesa di chiarimento.

Se compro all'estero un CD/DVD e lo porto in Italia, posso usarlo anche se non ha il timbro SIAE?

Questo scenario è in attesa di chiarimento.

Ho scaricato da Internet una canzone meravigliosa o un telefilm che vorrei tanto tenere. Posso mettermi in regola in qualche modo?

No. Non c'è modo di "mettersi in regola".

Posso mandare via Internet ad una amica lo schema (vincolato) di un disegno tratto da una rivista dedicata al ricamo a punto croce o le spiegazioni (vincolate) su come fare un cappellino per la bambola, prese da un libro?

No. Sarebbe una copia effettuata per uso non personale. Per le opere vincolate, la legge consente soltanto la copia per uso personale (copia privata).

Se però le indicazioni di copyright sullo schema specificano che lo schema è liberamente distribuibile, la risposta è .



Ringraziamenti

Grazie a pironi per aver snidato un refuso, e a tutti gli anonimi (che vogliono restare tali) che hanno contribuito con le loro osservazioni.

Commenti, correzioni o segnalazioni?

Se avete qualche dettaglio o correzione da contribuire a queste indagini antibufala, scrivetemi presso topone@pobox.com. Grazie!